Costituzione e scopi
Art.1
È costituita in Ferrara, (FE), via Maria Guidoboni n° 35, un’associazione di promozione sociale, ai sensi della L.R. 34/2002 denominata “Centro Interculturale Italo-Cinese Ferrara”. L’associazione è autonoma, pluralista, apartitica a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro.

Art.2
L’associazione “Centro Interculturale Italo-Cinese Ferrara” aderisce all’ARCI, associazione nazionale di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

Art.3
L’associazione si propone di promuovere attività culturali e artistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dei cittadini e una più completa formazione umana e civile. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, artistiche e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, sono potenziali settori di intervento dell’associazione. Nello specifico L’Associazione Centro Interculturale Italo-Cinese Ferrara intende: organizzare corsi di lingua cinese, corsi di lingua italiana per stranieri, convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali; pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell’Associazione; fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci; partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
Per tali scopi l’associazione potrà:
1) avvalersi sia di prestazioni gratuite sia retribuite;
2) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
3) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
4) pubblicare una rivista di argomento affine agli scopi statutari;
5) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
6) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

Associazione

Art.4
Il numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per i minori di 14 anni è richiesto l’assenso dell’esercente la potestà. Per iscriversi all’associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l’apposito modulo. Con la domanda l’aspirante socio dovrà:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.
La domanda di iscrizione deve essere firmata dall’aspirante socio, annotandovi gli estremi di un documento di identità. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8.

Art.5
È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all’interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.
Nel caso in cui la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Nell’ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all’atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.
Il mancato rinnovo della tessera comporta la automatica decadenza del socio.

Art.6
Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione stessa.

Art.7
I soci sono tenuti:
– al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere;
– alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile o rimborsabile, salvo quanto previsto dall’art.5, terzo capoverso.

Art.8
La decadenza da socio può avvenire per:
– decesso
– dimissioni;
– mancato rinnovo della quota associativa;
– espulsione o radiazione.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

Provvedimenti disciplinari

Art.9
Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:
1) ammonizione scritta;
2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
3) espulsione o radiazione;
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all’associazione;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.
Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza. I soci radiati per morosità potranno essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell’associazione e partecipare alle sue iniziative.

Patrimonio sociale e Bilancio

Art.10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione. I proventi sono costituiti:
a) dalle quote di iscrizione;
b) dai contributi associativi;
c) dai contributi di Enti o privati;
d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
f) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

Art.11
L’esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza dell’esercizio, nonché la consistenza finanziaria e le partite creditorie e debitorie.

Art.12
Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l’attività sociale e per iniziative di carattere, culturale, solidaristico, per l’acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti e a fondo di riserva. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.

Organismi sociali

Art.13
Sono organismi sociali:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Le cariche associative sono gratuite a meno che il Consiglio Direttivo non decida diversamente e le spese inerenti l’incarico saranno rimborsate totalmente.

Elezioni

Art.14
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni cinque anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione.

Assemblee

Art.15
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L’assemblea ordinaria è convocata o con avviso scritto cinque giorni prima della data fissata o con avviso esposto presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima della data fissata.
L’assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima della data fissata o con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno 5 giorni prima della data fissata. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno.

Art.16
L’assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l’anno. Essa:
– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
– approva il bilancio consuntivo e preventivo;
– delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:
– elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organismi sociali.

Art.17
L’assemblea straordinaria è convocata su un ordine del giorno prefissato:
– tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
– allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci.
L’assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. È onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

Art.18
In prima convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Art.19
Per la validità dell’assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Per la validità dell’assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio dell’associazione, occorre il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento.

Art.20
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto.

Art.21
L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente, il verbale dovrà essere a disposizione dei soci. Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Consiglio Direttivo

Art.22
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto ed i Promotori saranno, dopo il loro mandato provvisorio, automaticamente consiglieri emeriti del suddetto organo. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.23
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art.24
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vice Presidente o dal membro anziano. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto o in parte.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.25
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.
Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti, diversamente il Consiglio potrà nominare un altro socio che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibererà l’eventuale ratifica. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.26
Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l’amministrazione dell’associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all’Assemblea. A tal fine deve:
– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
– redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
– compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio;
– stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
– formulare il regolamento interno;
– deliberare circa l’ammissione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
– delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea.

Presidente

Art.27
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Scioglimento dell’Associazione

Art.28
La decisione di scioglimento dell’associazione deve essere presa con le modalità previste dall’art.19. La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto e, comunque, per opere di utilità sociale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizione finale

Art.29

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l’Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Approvato in data e luogo: 17 Aprile 2012, Ferrara

Il Presidente Jin Cai
Il Segretario Wu Qifa